(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 17 agosto 2005) IL PRESIDENTE Visto l'Art. 25 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come da ultimo modificato dal comma 119 dell'Art. 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere dei finanziamenti alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo piu' rappresentative a livello regionale, cosi' come individuate dall'Art. 16 della legge regionale n. 79/1982, per la realizzazione di iniziative di sostegno e supporto alle imprese cooperative; Visto il decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0165/Pres. con il quale e' stato approvato il «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui al comma 119, dell'Art. 7 della legge regionale n. 4/2001», come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 30 marzo 2005, n. 082/Pres.; Visto in particolare l'Art. 3 del regolamento predetto che prevede le spese ammissibili ai finanziamenti per le attivita' di sostegno e supporto alle imprese cooperative associate, iscritte al registro regionale delle cooperative di cui all'Art. 3 della legge regionale n. 79/1982, istituzionalmente svolte dalle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo; Considerate le iniziative prospettate dalle associazioni predette per il corrente esercizio e rilevato come in particolare la spesa per la «predisposizione dei supporti informatici per la compilazione del verbale di revisione e per l'elaborazione dei dati raccolti» non sia riconducibile alle previsioni regolamentari; Visti peraltro l'Art. 15 della legge regionale n. 79/1982 che prevede che la finalita' della revisione e' quella «di prestare assistenza e consiglio agli organi dell'ente cooperativo per il retto funzionamento di esso, il miglior conseguimento degli scopi statutari e mutualistici e la eliminazione di eventuali irregolarita' amministrative», ed il successivo Art. 16 della legge regionale n. 79/1982 che dispone che l'attivita' di vigilanza e' da esplicarsi attraverso le revisioni ordinarie effettuate dalle rispettive Associazioni provinciali o regionali a mezzo di revisori scelti fra quelli iscritti all'albo di cui all'Art. 19 della medesima legge regionale; Ritenuta pertanto la necessita', in ragione della coerenza delle finalita' dell'attivita' di revisione con le finalita' dell'azione di sostegno e supporto alle cooperative associate richiamate dall'Art. 25 della legge regionale n. 79/1982, di proporre l'ulteriore adozione di modifiche al testo regolamentare, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo medesimo, consentendo la spesa per l'iniziativa proposta; Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso», ed in particolare l'Art. 30 il quale, per la concessione di incentivi, prevede che l'emanazione dei criteri e modalita' avvenga in forma di regolamento; Visto l'Art. 42 dello statuto della Regione; Su conforme deliberazione della giunta regionale 8 luglio 2005, n. 1646; Decreta: Sono approvate le modifiche al «Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'Art. 7, comma 119 della legge regionale n. 4/2001», approvato con decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n. 0165/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche al Regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 28 luglio 2005 ILLY