(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 17 agosto 2005)

                            IL PRESIDENTE
    Visto  l'Art.  25  della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79,
come  da  ultimo  modificato  dal  comma 119  dell'Art. 7 della legge
regionale  26 febbraio  2001,  n.  4, che autorizza l'amministrazione
regionale   a   concedere  dei  finanziamenti  alle  associazioni  di
rappresentanza,  assistenza  e  tutela del movimento cooperativo piu'
rappresentative a livello regionale, cosi' come individuate dall'Art.
16  della  legge  regionale  n.  79/1982,  per  la  realizzazione  di
iniziative di sostegno e supporto alle imprese cooperative;
    Visto  il decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2001, n.
0165/Pres.  con  il  quale  e' stato approvato il «Regolamento per la
concessione   dei   finanziamenti  a  favore  delle  associazioni  di
rappresentanza,  assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui
al  comma 119,  dell'Art. 7 della legge regionale n. 4/2001», come da
ultimo  modificato  con  il  decreto  del  Presidente  della  Regione
30 marzo 2005, n. 082/Pres.;
    Visto  in  particolare  l'Art.  3  del  regolamento  predetto che
prevede  le  spese  ammissibili  ai finanziamenti per le attivita' di
sostegno  e  supporto alle imprese cooperative associate, iscritte al
registro  regionale  delle  cooperative di cui all'Art. 3 della legge
regionale  n.  79/1982,  istituzionalmente  svolte dalle associazioni
regionali  di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela  del  movimento
cooperativo;
    Considerate le iniziative prospettate dalle associazioni predette
per il corrente esercizio e rilevato come in particolare la spesa per
la  «predisposizione dei supporti informatici per la compilazione del
verbale  di revisione e per l'elaborazione dei dati raccolti» non sia
riconducibile alle previsioni regolamentari;
    Visti  peraltro  l'Art.  15  della legge regionale n. 79/1982 che
prevede  che  la  finalita'  della  revisione  e' quella «di prestare
assistenza e consiglio agli organi dell'ente cooperativo per il retto
funzionamento di esso, il miglior conseguimento degli scopi statutari
e   mutualistici   e   la  eliminazione  di  eventuali  irregolarita'
amministrative»,  ed  il  successivo Art. 16 della legge regionale n.
79/1982  che  dispone  che  l'attivita' di vigilanza e' da esplicarsi
attraverso   le   revisioni  ordinarie  effettuate  dalle  rispettive
Associazioni  provinciali  o regionali a mezzo di revisori scelti fra
quelli  iscritti  all'albo  di  cui  all'Art. 19 della medesima legge
regionale;
    Ritenuta  pertanto la necessita', in ragione della coerenza delle
finalita' dell'attivita' di revisione con le finalita' dell'azione di
sostegno  e  supporto alle cooperative associate richiamate dall'Art.
25 della legge regionale n. 79/1982, di proporre l'ulteriore adozione
di  modifiche al testo regolamentare, nel rispetto della disposizione
di  cui  all'articolo medesimo, consentendo la spesa per l'iniziativa
proposta;
    Vista  la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo
unico  delle  norme  in  materia  di procedimento amministrativo e di
diritto  di  accesso»,  ed  in particolare l'Art. 30 il quale, per la
concessione  di  incentivi,  prevede  che  l'emanazione dei criteri e
modalita' avvenga in forma di regolamento;
    Visto l'Art. 42 dello statuto della Regione;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale 8 luglio 2005,
n. 1646;
                              Decreta:
    Sono  approvate  le  modifiche al «Regolamento per la concessione
dei  finanziamenti  a  favore  delle  associazioni di rappresentanza,
assistenza  e  tutela  del  movimento  cooperativo di cui all'Art. 7,
comma 119 della legge regionale n. 4/2001», approvato con decreto del
Presidente  della  Regione  15 maggio  2001, n. 0165/Pres., nel testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale.
    E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
dette disposizioni quali modifiche al Regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 28 luglio 2005
                                ILLY